di Lucia Izzo - Il riconoscimento del diritto dei coniuge divorziato alla
pensione di reversibilitào ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui alla legge 898/70, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, risulti
titolare di assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti, attraverso la
sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche la
Cassa previdenziale, e non solo l'INPS, evita di pagare la
pensione di reversibilità qualora la vedova divorziata del professionista non percepiva l'assegno di
divorzio dal de cuius, che è una condizione per ottenere il trattamento previdenziale posta esplicitamente dall'articolo 9 della legge 898/70.
La vicendaReversibilità all'ex se percepisce l'assegno divorzileReversibilità: la titolarità dell'assegno divorzile deve essere attualeLo ha precisato la Corte di
Cassazione, sezione lavoro, nella
sentenza n. 11129/2019 (qui sotto allegata) respingendo la domanda della vedova del professionista, da cui aveva divorziato, volta a ottenere la
pensione di reversibilità a seguito del decesso dell'uomo.
In particolare, la donna evidenziava la
titolarità dell'assegno di mantenimento, riconosciutole dal Tribunale in sede di giudizio di separazione, e mai modificata dalla successiva
sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda veniva però respinta dal Tribunale sul rilievo che l'assegno previsto in sede di separazione, di natura alimentare e fondato sul presupposto della permanenza del vincolo coniugale, non poteva rivivere una volta dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio; inoltre, difettava, in capo alla ricorrente la titolarità, appunto, di un
assegno di divorzio. Decisione confermata anche in appello e, in ultima battuta, anche dai giudici di legittimità.
Gli Ermellini, dando continuità a precedenti in materia (cfr. Cass. n. 12149/2007 e n. 5422/2006), confermano che, ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970 (come sostituito dalla L. n. 74/1987) il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso dì morte dell'ex coniuge, all'attribuzione della pensione dì reversibilità o di una quota di questa.
Tuttavia, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla
pensione di reversibilità, o a una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, risulti titolare di assegno di
divorzio che, a norma della legge 898/70, ex art. 5 e successive modificazioni, sia
statogiudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti (mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive).
E ciò dovrà essere avvenuto attraverso la
sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero attraverso la successiva
sentenza emessa in sede di revisione. Non è, invece, sufficiente che il suddetto richiedente versi nelle condizioni per ottenere l'assegno in parola e neppure che, in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dal de cuius quando questi era in vita.
Correttamente, dunque, la domanda della signora è stata rigettata stante la mancanza di un
assegno divorzile in suo favore a carico dell'ex coniuge. Il diritto alla reversibilità, rammenta la Cassazione, non si confonde con quello all'assegno di
divorzio, ma tra i due diritti vi è un
nesso genetico e funzionale ed è questa la ragione per cui non può confondersi l'effettività della tutela relativa al diritto all'assegno divorzile con quella relativa alla reversibilità ella pensione diretta dell'ex coniuge.
Anche la Corte Costituzionale (sent. n. 419/1999) ha chiarito che la
pensione di reversibilità realizza la sua
funzione solidaristica in una duplice direzione: da un lato, nei confronti del
coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto; dall'altro, nei
confronti dell'ex coniuge il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio sostentamento, si vede riconosciuta la continuità di questo sostegno, nonché la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità, di un trattamento pensionistico
geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale.
Infine, le Sezioni Unite (sent. n. 22434/2018) hanno precisato che ai fini della reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è
stato dichiarato il
divorzio, la titolarità dell'assegno divorzile deve intendersi come
titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile e non già come titolarità astratta, ad esempio in caso di corresponsione in unica soluzione. La domanda della signora viene dunque definitivamente respinta.